IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione
del Servizio nazionale di protezione civile;
  Visto   il   decreto-legge   7 settembre   2001   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare
l'art. 5, comma 4-ter;
  Visto   il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  recante
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107;
  Visto   il  decreto  legislativo  17 marzo  1992,  n.  230  recante
«Attuazione    delle    direttive   89/618/Euratom,   90/641/Euratom,
92/3/Euratom  e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» e,
in particolare, l'art. 125;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  dare  compiuta attuazione a detto
art. 125;
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  unificata  nella seduta del
26 gennaio 2006;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio
2006;
                               Decreta:
  In  considerazione  di quanto esposto in premessa sono approvate le
allegate  linee  guida per la predisposizione della pianificazione di
emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 febbraio 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi